Assegno al nucleo familiare anno 2009
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2009
Ai sensi dell'art. 65, comma 4. della legge 23 dicembre 1998, n. 448 la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l'anno 2009, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2010;
Sono equiparati ai figli, i minori adottati si sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
Ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani o comunitari residenti;
L'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di Euro 128,89 mensili per un totale di Euro 1.675,57, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art.65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare , ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
La domanda e la dichiarazione sostitutiva unica, se non si è in possesso dell'attestato ISEE, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare preso gli uffici del segretariato sociale negli orari di apertura al pubblico;
Il valore dell'indicatore della situazione economica, per le domande relative all'anno 2009 con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti è di euro 23.200,30. Detto valore aumenta in proporzione ai componenti il nucleo familiare e maggiorazione di 0,50 per ogni componente con handicap.
Per ulteriori informazioni e per la modulistica rivolgersi allo sportello di Segretariato Sociale aperto al pubblico:
LUNEDI' : ORE 16:30/18:30
MERCOLEDI': ORE 8:45/10:45
Presso gli uffici comunali di San Vito Chietino capoluogo
Tel : 0872/619134
VENERDI': ORE 11:00/13:00
Presso la delegazione di Sant'Apollinare in via Chieti
Tel: 0872/587167
Ai sensi dell'art. 65, comma 4. della legge 23 dicembre 1998, n. 448 la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l'anno 2009, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2010;
Sono equiparati ai figli, i minori adottati si sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
Ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani o comunitari residenti;
L'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di Euro 128,89 mensili per un totale di Euro 1.675,57, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art.65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare , ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
La domanda e la dichiarazione sostitutiva unica, se non si è in possesso dell'attestato ISEE, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare preso gli uffici del segretariato sociale negli orari di apertura al pubblico;
Il valore dell'indicatore della situazione economica, per le domande relative all'anno 2009 con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti è di euro 23.200,30. Detto valore aumenta in proporzione ai componenti il nucleo familiare e maggiorazione di 0,50 per ogni componente con handicap.
Per ulteriori informazioni e per la modulistica rivolgersi allo sportello di Segretariato Sociale aperto al pubblico:
LUNEDI' : ORE 16:30/18:30
MERCOLEDI': ORE 8:45/10:45
Presso gli uffici comunali di San Vito Chietino capoluogo
Tel : 0872/619134
VENERDI': ORE 11:00/13:00
Presso la delegazione di Sant'Apollinare in via Chieti
Tel: 0872/587167
















